Rischio interferenze : Il documento unico valutazione rischi

Qualora nel sito produttivo dovessero operare contemporaneamente lavoratori propri dell’azienda e di altre ditte, per esempio ditta pulizie, artigiani, conto terzisti, etc,

il datore di lavoro dovrà valutare caso per caso i rischi causati dall’interferenza tra le attività svolte contemporaneamente nello stesso sito produttivo dai lavoratori in funzione delle attività svolte.
Il datore di lavoro della ditta committente dovrà consegnare alle imprese appaltatrici o ai singoli lavoratori autonomi, un unico DVR che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze e per promuovere la cooperazione nell’interesse di tutti i lavoratori (art 7 D.Lgs 626/94 e L. 25 agosto 2007, n° 123, Art. 3, c. 1, lettera a). Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’RSPP designato il verificarsi di dette situazioni affinché possa procedere ad una valutazione dei rischi del caso specifico
Qualora l’azienda si avvalga della collaborazione di ditte terze si accerterà che abbiano assolto a quanto richiesto dalla L.V. (vedi MODULO PER DITTA APPALTATRICE, presente in questo DVR) e manterrà i documenti di ritorno come richiesto da legge.

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