Sorveglianza sanitaria

Servizio di sorveglianza sanitaria in tutta Italia, Roma, Milano, Torino.Nomina medico competente 81 Testo unico e visite dei lavoratori.Richiedi un preventivo on line!

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Servizio di Sorveglianza sanitaria - Consulenza d.lgs 81/08 - adempimenti per la normativa sulla sicurezza sul lavoro - nomina del medico competente.

Visite Mediche :
Visite Mediche Periodiche effettuate da un Medico Competente, Specialista in Medicina del Lavoro, D.Lgs 81/2008.

Visita Medica Biennale / Quinquennale Stesura di una Cartella Sanitaria e di rischio Rilascio del Giudizio D’idoneità alla Mansione

Unità Mobili Polispecialistiche: Le Visite Mediche, si potranno effettuare direttamente presso la Sede che ci comunicherete, con gli Ambulatori Mobili, senza Alcun Costo Aggiuntivo per la vostra Azienda

Incarico del Medico Competente Comprende :
Art: 25 del D.Lgs 81/2008
• A) Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei
rischi, per la parte di competenza.
• B) Programma ed effettua la Sorveglianza Sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli
sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici
piu' avanzati;
• C) Istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna
e custodisce, per le aziende sotto i 15 dipendenti.
• D) Consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo
possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e
con salvaguardia del segreto professionale;
• E) Consegna al Lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in
suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessita' di conservazione;
• F) Invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi
previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
• G) Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti.
• H) Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41
e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
• I) Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al
responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata.
• L) Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base
alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicita' diversa dall'annuale deve essere
comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei
rischi;
• M) Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono
forniti con tempestivita' ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
Il Costo a Voi Riservato è di € 200,00 Oltre Iva Annui

La sorveglianza sanitaria rappresenta una delle misure generali di tutela per la protezione della salute dei lavoratori esposti a rischi professionali in grado di determinare l’insorgenza di effetti dannosi.
Questo documento si riferisce agli attuali obblighi di legge sulla sorveglianza sanitaria (visite mediche preventive e periodiche) dei lavoratori.
Sono escluse dall’obbligo di sorveglianza sanitaria le imprese che non occupano lavoratori dipendenti o ad essi equiparati indipendentemente dal tipo di attività svolta.
L’impresa che occupi anche un solo lavoratore dipendente o equiparato (sono lavoratori equiparati ad esempio i soci e gli allievi) in attività per le quali la normativa prevede il controllo sanitario deve nominare il medico competente per eseguire la sorveglianza sanitaria.

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE IN TUTTA ITALIA.Fuori dal Lazio minimo 20 dipendenti.

Sorveglianza Sanitaria Roma | Sorveglianza Sanitaria Milano | Sorveglianza Sanitaria Torino

Sorveglianza Sanitaria Firenze | Sorveglianza Sanitaria Trento | Sorveglianza Sanitaria Venezia

Sorveglianza Sanitaria Ancona | Sorveglianza Sanitaria Aosta | Sorveglianza Sanitaria l'Aquila

Sorveglianza Sanitaria Bari | Sorveglianza Sanitaria Bergamo | Sorveglianza Sanitaria Bologna

Sorveglianza Sanitaria Cagliari | Sorveglianza Sanitaria Chiusi Chianciano Terme

Sorveglianza Sanitaria Crotone | Sorveglianza Sanitaria Catanzaro | Sorveglianza Sanitaria Genova

Sorveglianza Sanitaria Lucca | Sorveglianza Sanitaria Napoli | Sorveglianza Sanitaria Palermo

Sorveglianza Sanitaria Perugia | Sorveglianza Sanitaria Potenza | Sorveglianza Sanitaria Latina

Sorveglianza Sanitaria Civitavecchia | Sorveglianza Sanitaria Frosinone |

Sorveglianza Sanitaria Viterbo

Dal Titolo I del DLgs 626/1994

Capo IV - SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 16: Contenuto della sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al
lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro
idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini
diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Art. 17: Il medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro ed il servizio di prevenzione e protezione
di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio,
alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute
e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16;
d) istituisce e aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio,
da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari
cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo
termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza; page: " sorveglianza sanitaria "
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari
di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti
per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e
strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno
e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori
i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e
dei pareri di competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite
mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai
rischi professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto
soccorso di cui all'art. 15;
m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al Capo VI.
2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di
medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16,
comma 2, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del
lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore.
4. avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro 30 giorni
dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti,
la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con
l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli
fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei
suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico
competente ai sensi del comma 5, lettera a), qualora esplichi attività di vigilanza.

dall'
Art. 2: Definizioni cap. Sorveglianza sanitaria
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) lavoratore: (...omissis...)
b) datore di lavoro: (...omissis...)
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: (...omissis...)
d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva
dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o
in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed
altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto
del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'Università
e della ricerca scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene
del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del Decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277;
e) responsabile del Spp: (...omissis...)
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: (...omissis...)
g) prevenzione: (...omissis...)
h) agente: (...omissis...)
i) unità produttiva: (...omissis...)

PER QUALI ATTIVITA’ E PER QUALI LAVORATORI VIGE L'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA?
Per rispondere correttamente a questa domanda
dobbiamo prima chiederci:
A. Abbiamo eseguito la VALUTAZIONE DEI RISCHI nell' impresa
prevista dal D.lgs. 626/94 ?
B. Conosciamo le LEGGI sulla sorveglianza sanitaria ?
C. Sono presenti MINORI ?
Ci occorrono soprattutto le seguenti informazioni:
• livelli di esposizione personale al rumore (LEP)
• uso di strumenti vibranti = sorveglianza sanitaria
• presenza di radiazioni


A. - CHE COSA CERCHIAMO NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI?
Sorveglianza sanitaria: obblighi per l’impresa – SPSAL Az. USL Modena – luglio 2002
• accurato esame delle etichette e delle schede di sicurezza dei prodotti presenti (oli, vernici,
solventi, smacchiatori, ecc...) per conoscerne la composizione chimica
• presenza e natura di polveri, fumi, nebbie o vapori inquinanti
• orario di lavoro (presenza di lavoro notturno) obbligo sorveglianza sanitaria
• tempi ed orari d'uso dei videoterminali
• modalità di movimentazione manuale di carichi (sollevamenti, trasporti, tiro, spinta)
• presenza di rischi biologici (esposizione a microorganismi)

documento valutazione rischi

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